Piano d’azione per la tutela minori stranieri in UE

Piano d’azione per la tutela minori stranieri in UE

Prevenzione della tratta e della migrazione a rischio, accoglienza e garanzie procedurali nei paesi membri, ricerca di soluzioni durature: sono le tre linee guida del piano d’azione Ue per la protezione dei minori stranieri non accompagnati adottato lo scorso 6 maggio dalla Commissione europea.

Il piano d’azione definisce un approccio comune il cui scopo è garantire che le autorità competenti a decidere del futuro di questi bambini e ragazzi si pronuncino quanto prima, preferibilmente entro i sei mesi. Gli Stati membri dovranno anzitutto rintracciare le famiglie e seguire il reinserimento del minore nella società d’origine, ma dovranno anche trovare soluzioni alternative, se ciò è nell’interesse superiore del minore, riconoscendo eventualmente lo status di protezione internazionale o provvedendo al reinsediamento nell’UE.

Il piano d’azione si basa su dieci principi.

1. Il minore deve essere anzitutto e soprattutto considerato tale. L’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione preminente per ogni atto concernente i minori non accompagnati.

2. Il minore deve essere trattato conformemente alle norme e ai principi dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

3. Bisogna compiere ogni possibile sforzo per creare un contesto che consenta al minore di crescere nel suo paese di origine con buone prospettive di sviluppo personale e di vita dignitosa.

4. Il minore va protetto dai trafficanti di esseri umani e dai gruppi criminali, come pure da altre forme di violenza e sfruttamento.

5. Non bisogna risparmiare sforzi per rintracciare la famiglia del minore ai fini di un ricongiungimento, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore stesso.

6. Dacché il minore non accompagnato è individuato alla frontiera esterna o in uno Stato membro, fino a quando non si trovi una soluzione duratura, devono applicarsi misure di accoglienza e garanzie procedurali specifiche. È essenziale nominare un tutore o un rappresentante legale.

7. La decisione sul futuro di ciascun minore va presa quanto più rapidamente, preferibilmente entro sei mesi.

8. Il minore non accompagnato dovrebbe essere sempre accolto in strutture adeguate e trattato in modo del tutto compatibile con il suo interesse superiore. Il trattenimento, pur giustificato in casi eccezionali, deve costituire l’ultima risorsa a cui ricorrere soltanto per il più breve tempo possibile e considerando preminente l’interesse superiore del minore.

9. Le soluzioni durature vanno trovate sulla base della valutazione individuale dell’interesse superiore del minore. Si può trattare del rimpatrio nel paese d’origine dove occorrerà garantire il reinserimento; del riconoscimento dello status di protezione internazionale o di altro status giuridico che consenta al minore di integrarsi nello Stato membro di residenza; del reinsediamento nell’Unione europea.

10. Tutte le parti interessate – istituzioni UE, Stati membri, paesi di origine e transito, organizzazioni internazionali e organizzazioni della società civile – dovrebbero unire le proprie forze e raddoppiare gli sforzi per affrontare il problema dei minori non accompagnati e garantire la tutela del loro interesse superiore